Art. 121. Esame di idoneità.
1. L'idoneità
tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando
una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una prova di
controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui
al comma 1 sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle
direttive della Comunità europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi,
questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del
giudizio.
3. Gli esami per la
patente di guida, per i certificati professionali di cui all'art. 116 e per
l'idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art. 123 sono
effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Nel regolamento
sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri che danno titolo all'effettuazione degli esami di cui al
comma 3.
5. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le norme e modalità di
effettuazione dei corsi di qualificazione e degli esami per l'abilitazione del
personale di cui al comma 4.
6. L'esame di
coloro che hanno frequentato una autoscuola può svolgersi presso la stessa se
dotata di locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa
formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame
sono pubbliche.
8. Le prove d'esame
non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del
rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1°
gennaio 1995, la prova pratica di guida, con esclusione di quella per il
conseguimento di patente di categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli
muniti di doppi comandi.
10. Tra una prova
d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve
trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami
possono essere sostenuti, previa prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto
giorno precedente la data della prova, entro il termine di validità
dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità
è consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame.
12. Contestualmente
al superamento con esito favorevole dell'esame di guida, il competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi
ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.