Art. 11 (Art.
10 C.d.S.)
Dispositivi di segnalazione visiva.
1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali,
ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari
di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati
in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. I dispositivi supplementari devono essere
a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal
Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei
trasporti e della navigazione. Il numero è quello necessario per garantire
il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità
di cui all'articolo 266.
3. Tali dispositivi possono essere fissati
alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi
anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione ai sensi dell'articolo
152 del codice.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi
d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali,
devono essere altresì equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo,
costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.
5. I complessi destinati al trasporto di carri
ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale
sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:
a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari
di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse
longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo
da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m
per lato;
b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti
in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.
6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti
e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi,
le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche
dei pannelli retroriflettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti
a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
Segnaletica per esercitazioni |