Art. 170 (Art.
41 C.d.S.)
Segnali luminosi particolari.
1. Segnali luminosi particolari sono:
a) i segnali a messaggio variabile;
b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi
di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente;
c) delineatori di margine luminosi.
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile
è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida
dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di
luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali
a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica
verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
4. I segnali luminosi a messaggio variabile
devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono
provocare fenomeni di abbagliamento.
5. Le colonnine luminose a luce gialla fissa
devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate
esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico
per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci
semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti, oltre ai segnali
di prescrizione necessari.
6. È vietata l'installazione di colonnine
luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento
di carburante e di servizio.
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi
posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati
a strisce orizzontali bianche e azzurre.
8. I bordi della carreggiata e le strisce continue
di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi,
a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione
di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica
orizzontale.
9. Il perimetro delle testate dei salvagente,
delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante
dispositivi a luce propria gialla fissa o a luce riflessa gialla, applicati
sulla parte verticale delle cordolature di contorno.
10. I delineatori di margine luminosi devono
essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine
di cui all'articolo 173 e installati con le stesse
modalità. Non devono provocare abbagliamento.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
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Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
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Educazione rispetto legge |
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Segnaletica per esercitazioni |
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