Art. 219 (Art.
63 C.d.S.)
Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per
l'agganciamento dei rimorchi.
1. Il valore massimo ammissibile della massa
rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l'agganciamento
dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice
III al presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con proprio provvedimento, può emanare disposizioni per l'indicazione,
sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle
classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione
alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione
del complesso e della capacità di trazione della motrice.
3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente
o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli
61 o 62
del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso
un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel rispetto
delle condizioni previste al comma 6, dell'appendice
III al presente titolo con esclusione delle lettere b), e) ed f) dello stesso
comma, nonché delle altre prescrizioni riguardanti i veicoli eccezionali
o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle dettate in proposito
dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.
L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla
carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalità
dettate dalle prescrizioni predette.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
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