Art. 229 (Art.
72 C.d.S.)
Contachilometri.
1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli
deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale
percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli
o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì
essere privo di dispositivi di
azzeramento manuale e non deve essere manomesso. È consentita l'installazione
di un contachilometri parziale azzerabile.
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.