Art. 229 (Art.
72 C.d.S.)
Contachilometri.
1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli
deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale
percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli
o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresì
essere privo di dispositivi di
azzeramento manuale e non deve essere manomesso. È consentita l'installazione
di un contachilometri parziale azzerabile.
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere
nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere ad almeno cinque
cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
Segnaletica per esercitazioni |