Art. 250 (Art.
97 C.d.S.)
Caratteristiche e modalità d'applicazione del contrassegno di identificazione
per ciclomotori.
1. Il contrassegno di identificazione del ciclomotore,
avente le stesse caratteristiche previste nel disciplinare tecnico per le targhe
di immatricolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, porta in rilievo su
fondo bianco retroriflettente una combinazione di cifre e lettere, nonché
il marchio ufficiale della Repubblica Italiana.
2. (...).
3. Le cifre e le lettere componenti il codice
del contrassegno sono di colore nero (...). Anche il marchio ufficiale della
Repubblica Italiana è di colore nero.
4. Il codice alfanumerico è costituito
da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni
viene stabilita dalla Direzione generale della M.C.T.C.
5. Il contrassegno non deve essere necessariamente
illuminato, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei
trasporti e della navigazione. Esso deve essere applicato con le medesime modalità
previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza
minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto
del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della
ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
6. L'applicazione del contrassegno su qualsiasi
ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione
e la rimozione da parte di chi sia a ciò legittimato.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
può, in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse
da quelle indicate nei commi 2 e 3.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
Segnaletica per esercitazioni |