Art. 260 (Art.
100 C.d.S.)
Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità
delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione.
1. Il fondo delle targhe è giallo per
le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate,
delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici;
è bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremità
delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale
della Repubblica italiana sono neri, la sigla I è bianca, ad eccezione
dei casi di seguito indicati:
a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R
delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle
targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e delle targhe prova
per le stesse;
b) colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova
e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe
per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la
circolazione di prova delle macchine operatrici;
c) colore azzurro: lettere EE di tutte le targhe previste dall'articolo
134, comma 1, del codice;
c-bis) colore nero: sigla I alle targhe per escursionisti esteri, quando prevista;
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi
complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda
1,4±0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio
su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per
l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe
per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino
di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri
rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice
XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi
e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo
larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle
medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi,
in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione,
le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di
circolazione. Nelle targhe di immatricolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli
la zona rettangolare posta all'estrema destra è destinata a contenere
due talloncini in materiale autoadesivo, che non formano parte integrante della
targa e non influiscono ai fini dell'identificazione del veicolo e del relativo
intestatario: il primo, da applicarsi nella parte alta, reca in giallo le ultime
due cifre dell'anno di immatricolazione; il secondo, da applicarsi nella parte
bassa, reca in bianco la sigla della provincia di residenza dell'intestatario
della carta di circolazione.
4. Le dimensioni delle targhe e il formato
dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente
regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente
regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo
235, comma 7, del codice, a partire dal 1° ottobre 1993 progressivamente
con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. e comunque non oltre
il 31 dicembre 1996. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine
agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate,
già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione
(e con quella anteriore, ove ricorra) originale Le targhe di immatricolazione
degli autoveicoli e dei motoveicoli rilasciate secondo il sistema di targatura
in vigore dal 1° ottobre 1993 possono essere sostituite, con la stessa sigla
alfanumerica ed a richiesta degli interessati, con le nuove targhe in uso dal
1° gennaio 1999, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei
trasporti e della navigazione, senza che si configuri l'ipotesi di reimmatricolazione
di cui all'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità
per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate
dal disciplinare tecnico di cui all'appendice
XIII al presente titolo.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
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