Art. 324 (Art.
119 C.d.S.)
Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali.
1. Per il conseguimento, la conferma di validità
o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C,
D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi
di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente
rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della
scala decilica di classificazione.
2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo
119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere
effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione,
di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica
richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli
psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono
essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo
119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della
sicurezza stradale.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
Segnaletica per esercitazioni |