Art. 364 (Art.
168 C.d.S.)
Disposizioni applicabili.
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579.