Art. 379 (Art.
186 C.d.S.)
Guida sotto l'influenza dell'alcool.
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai
sensi dell'articolo
186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare
espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria
alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi
per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà
risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo
di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti,
ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato,
resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia
di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze
sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare
dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata
la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato
etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli
propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire
la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti
stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti
possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari
circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e
prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi
(CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli
etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita
preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti
a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabiliti
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero
della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro
è ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione
determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per
le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
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Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
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Educazione rispetto legge |
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Segnaletica per esercitazioni |
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