Art. 393 (Art.
208 C.d.S.)
Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine.
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere
nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi
ad essi spettanti a norma dell'articolo
208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate,
rispettivamente ai sensi dell'articolo
208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero
dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
3. Limitatamente alle quote dei proventi da
destinarsi a finalità di assistenza e previdenza del personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione
dei fondi è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno,
proporzionalmente all'entità dell'ammontare delle violazioni accertate
dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
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Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
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Educazione rispetto legge |
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Segnaletica per esercitazioni |
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