Art. 407 (Artt. da 232
a 240
C.d.S.)
Disposizione transitoria.
1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabiliti per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.