Art. 44 (Art.
22 C.d.S.)
Accessi in generale.
1. Ai fini dell'articolo
22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso
pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso
pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono
in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi
a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni
di intersezione di cui all'articolo
3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche
degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
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