Art. 51 (Art.
23 C.d.S.)
Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.
1. Lungo o in prossimità delle strade,
fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti
esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne
di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti
di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni
di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità
non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi,
lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione,
è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma
1, punto 20), del codice;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel
caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo
in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio
o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a
3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza
non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento
con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli,
le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni
caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio
di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne
di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo
o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione,
è comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e
sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate
contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all'articolo
3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva
stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi
natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi
laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne
di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro
i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari
situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità
non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi,
è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai
regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel
rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di
deroga prevista dall'articolo
23, comma 6, del codice:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade
urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione,
degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e
di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione
e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici
e le intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati,
all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente
alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue
e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della
carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si
applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne
di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare
la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella
di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio,
a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia
dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati,
ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro
i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché
siano rispettate le disposizioni dell'articolo
23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad
eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli
e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di
marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati
o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal
limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita
dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa
i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione
di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle
superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti
dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere
autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di
esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio,
della superficie massima di 4 m², ferme restando tutte le altre disposizioni
del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel
rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione
della distanza dal limite della carreggiata.
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio
costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali
recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m², non si
applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro
i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali,
sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo
23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari
utilizzando transenne parapedonali è disciplinata dai regolamenti comunali,
che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne
che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante
contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni
dell'articolo
23, comma 1, del codice.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi
unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi
industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate
allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo
di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si
applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10. L'esposizione di striscioni è ammessa
unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione
di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di
manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo
di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui
si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive
allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli
altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente
a 50 m ed a 12,5 m.
11. Fuori dai centri abitati è vietata
la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile,
aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione
trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo
di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.
12. È vietata l'apposizione di messaggi
pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza,
prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento
di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere
b), c), d), e), f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate
ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento
previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio.
Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza
minima di 100 m.
14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa
della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo
2, comma 8.
15.
La collocazione di insegne di esercizio
nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo
23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione
di cui all'articolo
23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo
di tutela.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
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Assolvimento imposta di bollo certificato |
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Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
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Educazione rispetto legge |
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Segnaletica per esercitazioni |
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