Art. 64 (Art.
24 C.d.S.)
Concessione.
1. L'ente proprietario della strada può
concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati
dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione
delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga
della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera
e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere
affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata,
previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
2. I rapporti tra ente proprietario della strada
e concessionario sono regolati da apposita convenzione.
3. Alla convenzione di cui sopra è allegato,
facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario
della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione
e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.
4. La convenzione stabilisce anche la durata
della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.
5. La convenzione può
subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche
a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze
del traffico e della utenza.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
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