Art. 65 (Art.
25 C.d.S.)
Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale.
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di
strade, di cui all'articolo
25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate
o in sotterraneo. Essi si distinguono in:
a) attraversamenti trasversali se interessano in tutto o
in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) occupazioni longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada
entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
2. Nelle strade extraurbane principali e, di
norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso
di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali
a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste
comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.
4. La soluzione tecnica
prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve
tenere conto della sicurezza e fluidità della circolazione sia durante
l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento
e dell'occupazione medesimi, nonché della possibilità di ampliamento
della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza
previste per ciascun impianto.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
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