Art. 7 (Art.
6 C.d.S.)
Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe.
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici,
contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo
6, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le
prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni
dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza
a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente
regolamento.
2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante
la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni
nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate
nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione dei veicoli per il
trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:
a) i giorni festivi;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;
c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati
nelle lettere a) e b).
3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni
indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori
dei centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli
adibiti a trasporto eccezionale nonché dei veicoli che trasportano
merci pericolose di cui all'articolo
168, commi 1 e 4 del codice;
b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla
lettera precedente, che consente di circolare ai veicoli per il trasporto
di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti
dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purché
muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del
viaggio.
4. Con i provvedimenti previsti il Ministro
dei lavori pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai
prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali
esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto
delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.
5. Con il decreto di cui
al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate
a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività,
ivi comprese quelle legate alle attività agricole, da escludere dal divieto
di circolazione; sono altresì esclusi dal divieto i veicoli, appartenenti
al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi
di servizio.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
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Assolvimento imposta di bollo certificato |
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Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
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Educazione rispetto legge |
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Segnaletica per esercitazioni |
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