Art. 75 (Art.
38 C.d.S.)
Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica.
1. Il campo di applicazione delle norme relative
ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese
nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università,
degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari,
nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.
2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade
ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti
e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono
essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se
non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono
essere conformi a quelli regolamentari.
3. Le norme di regolamento relative all'articolo
38, commi 5 e 9, del codice sono stabilite negli articoli che seguono, relativi
alla segnaletica, per gruppi di segnali.


Assolvimento imposta di bollo domanda |
Assolvimento imposta di bollo domanda |

Assolvimento imposta di bollo certificato |
Assolvimento imposta di bollo certificato |




Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |
Distanza sicurezza, sorpasso, svolte |







Educazione rispetto legge |
Educazione rispetto legge |



Segnaletica per esercitazioni |
Segnaletica per esercitazioni |